Nessuna riduzione percentuale della pensione anticipata

Pubblicato il 21 gennaio 2015 L’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

Tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni mentre, se l’età al pensionamento non é intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 113) ha disposto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

L’INPS, con messaggio n. 417 del 19 gennaio 2015, ha affermato che, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi dell’Istituto avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui al citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Fondoprofessioni: fino a 20.000 euro per piani formativi monoaziendali

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy