Nessuna riduzione percentuale della pensione anticipata

Pubblicato il 21 gennaio 2015 L’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

Tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni mentre, se l’età al pensionamento non é intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 113) ha disposto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

L’INPS, con messaggio n. 417 del 19 gennaio 2015, ha affermato che, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi dell’Istituto avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui al citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo.
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