Nessuna tutela per azioni contrarie alla morale sociale

Pubblicato il 03 maggio 2010 La Corte di cassazione ha affermato che rientra nel concetto di “turpitudine” dare soldi ad una persona al fine di essere agevolato nell’assegnazione della casa popolare: pertanto, in caso l’obiettivo non venga raggiunto, non è possibile richiedere la restituzione di quanto versato.

La sentenza della Corte di cassazione n. 9441 del 2010 ha rigettato quindi il ricorso con cui una signora chiedeva la restituzione dei soldi da lei versati ad un impiegato affinchè provvedesse ad assegnarle la casa popolare, senza poi essere accontentata. I giudici non hanno ritenuto rilevante l’esistenza di una dichiarazione scritta con cui l’uomo si impegnava a restituire la somma se l’assegnazione non andava a buon fine.

Infatti anche se non può considerarsi contrario al buon costume un siffatto accordo, non è ammissibile che il cittadino per avere la restituzione dei soldi faccia ricorso a finalità “truffaldine della sua azione”. In conclusione è sempre contrario all’ordinamento giuridico, e non può ottenere tutela, effettuare azioni contrarie alla morale sociale.
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