Neutralità sotto condizione

Pubblicato il 28 gennaio 2009 La direttiva Cee n. 90/434 (recepita in Italia con decreto legislativo n. 544/92), in tema di fusioni, scissioni e conferimenti di attivo – che, di regola, avranno come risultato la trasformazione della società conferente in stabile organizzazione della società beneficiaria del conferimento o l’integrazione dell’attivo in una stabile organizzazione di quest’ultima società – disciplina la nozione di fusione intracomunitaria, vincolando le società interessate ad un eventuale concambio, con conguaglio in denaro, non superiore al 10% del valore nominale dei titoli rappresentativi il capitale sociale delle società stesse. Stabilire la neutralità fiscale dell’operazione posta in essere comporta – precisa l’agenzia delle Entrate nel documento di prassi 21 di ieri – che l’operazione soddisfi il doppio requisito soggettivo ed oggettivo richiesto, nel Tuir, dall’articolo 178, come pure dalla richiamata direttiva. Il requisito oggettivo, in particolare, riguarda la stabile organizzazione che il nuovo soggetto giuridico deve necessariamente possedere perché ad esso sia applicabile la neutralità fiscale di cui qui si parla. L’articolo 162 del Testo unico definisce le ipotesi negative di stabile organizzazione, cioè tutte quelle attività che non costituiscono stabile organizzazione. Fuori da questo elenco, il nuovo soggetto possiede le richieste condizioni.
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