Niente accesso alle intercettazioni se l'istanza è intempestiva

Pubblicato il 02 settembre 2010
La Corte di legittimità – sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 – nel ribadire il diritto del difensore dell'indagato di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare, anche se non depositate, ha anche puntualizzato la necessità che la relativa richiesta venga presentata in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate nelle norme processuali. 

In particolare, nel caso esaminato dai giudici di legittimità è stata confermata l'oggettiva tardività rilevata dalla Corte di merito con riferimento ad una richiesta presentata a meno di 48 ore dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere compiutamente ed esercitato all'udienza fissata per il riesame del provvedimento. Tardività considerata rilevante sia sotto il profilo dell'organizzazione dell'ufficio di procura sia sotto quello dell'effettività dell'esercizio del diritto.
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