Niente accesso se la casa è della convivente

Pubblicato il 23 febbraio 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 4498 del 22 febbraio 2013 – l'autorizzazione che il procuratore della Repubblica dà per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione del contribuente ai sensi dell'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; ne consegue che, in base a essa, “non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l'abitazione debba essere individuata in via di fatto”.

Sulla scorta di questo assunto la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i precedenti giudici di merito avevano ritenuto illegittimo un accertamento di maggiori imposte notificato ad un contribuente sulla base di un accesso della Guardia di Finanza presso l’abitazione della convivente del contribuente medesimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy