Niente accesso senza autorizzazione
Pubblicato il 30 novembre 2010
La Sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n.
24178 del 29 novembre 2010, ha accolto il ricorso presentato da una donna, proprietaria di un bar, avverso un avviso di accertamento Iva, Ira e Irpef che era scattato nei suoi confronti sulla base di un'ispezione, non autorizzata, della Guardia di finanza.
La donna lamentava l'irregolarità dell'accesso che, oltre a non essere autorizzato dalla Procura, era avvenuto presso un locale destinato a uso promiscuo in quanto ivi l'attività commerciale era adiacente all'abitazione.
I giudici di legittimità, ribaltando le precedenti decisioni di merito, hanno aderito alle doglianze della contribuente spiegando come per l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, ed anche ad abitazione del contribuente, è sempre richiesta l'autorizzazione del Procuratore della repubblica; in particolare – continua la Corte - “deve ritenersi l'uso promiscuo non solo nella ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'a
ttività professionale, ma ogni qual volta la agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei locali abitativi”.