Niente addebito per l’allontanamento dal tetto familiare a causa della prepotenza e prevaricazione del coniuge

Pubblicato il 09 luglio 2012 Solo con la prova che l’irreversibilità della crisi coniugale discenda dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, il giudice può dichiarare l’addebito della separazione ad uno dei due.

Per contro, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata e in conseguenza di una situazione d'intollerabilità della convivenza”. Una volta accertata una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, quindi, si deve procedere ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, di modo da accertare l’eventuale “preesistenza d'una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale”.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, nel testo della decisione n. 10483 del 22 giugno 2012, in una vicenda in cui era stato richiesto l’addebito della separazione a carico della ex moglie che aveva abbandonato il tetto coniugale per sottrarsi alla prepotenza del marito.
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