Niente autocertificazione sul rispetto dei contratti

Pubblicato il 17 dicembre 2008

Dal 1° luglio 2007 (finanziaria 2007: articolo 1, comma 1175, legge n. 296/06) i benefici contributivi previsti dalle norme sul lavoro e la legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori, del Documento unico di regolarità contributiva e, fermi restando gli altri obblighi di legge, al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio. La circolare 34 del Ministero del lavoro (15 dicembre 2008) chiarisce a proposito che entro il 30 aprile 2009 i datori dovranno inviare alla direzione provinciale un’autocertificazione che attesti l’esistenza delle condizioni per il rilascio del Documento. In questa dichiarazione di responsabilità – sostitutiva di quelle omologhe, chieste da Inps ed Inail – non deve trovare però posto l’attestazione del rispetto dei contratti, che riguarda un ambito aziendale di tale delicatezza e complessità da richiedere una valutazione degli ispettori, durante un’eventuale verifica.

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