Niente azione possessoria nei confronti dell'amministratore inconsapevole

Pubblicato il 19 dicembre 2011 Non può essere esercitata azione di reintegra del possesso nei confronti dell'amministratore condominiale qualora sia assente, in capo allo stesso, il requisito dell'aimus spoliandi, la consapevolezza, cioè, di compiere uno spoglio nei confronti dei condomini.

Nel caso esaminato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23538 del 10 novembre 2011, l'amministratore di un condominio, informalmente incaricato di ridisegnare la strisce, ormai sbiadite, delimitanti i posti macchina, aveva dato il relativo incarico al portiere, ignorando che, poi, le strisce erano state apposte in maniera difforme da quella preesistente; ciò a causa del suggerimento che uno dei condomini aveva dato al portiere fornendo un'apposita planimetria. Ed infatti, le strisce erano state apposte in maniera tale che i posti erano risultati ristretti.

A fronte dell'azione di spoglio promossa da uno dei condomini nei confronti dell'amministratore, è stata tuttavia ritenuto insussistente, in capo a quest'ultimo, l'elemento soggettivo della consapevolezza.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavori usuranti: entro il 1° maggio domanda per la pensione anticipata

27/04/2026

Patto di prova nullo per mansioni indeterminate: recesso illegittimo

27/04/2026

Legge annuale PMI 2026: dall'Ispettorato focus sulla sicurezza

27/04/2026

Monopattini elettrici: regole MIMIT per sinistri e risarcimenti

27/04/2026

Decreto Sicurezza: le misure su armi, prevenzione urbana e manifestazioni

27/04/2026

730/2026 precompilato disponibile dal 30 aprile

27/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy