Niente azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale

Pubblicato il 05 ottobre 2011 Con la sentenza n. 20294 depositata il 4 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una compagnia di assicurazione, debitrice del Fisco, che, essendo in liquidazione coatta amministrativa, si era opposta al pignoramento presso terzi proposto dal creditore nei confronti di una banca, a sua volta debitrice dell'assicurazione.

Il Collegio di legittimità ha, in particolare, condiviso la doglianza avanzata dalla contribuente secondo cui, in pendenza di procedura concorsuale, non si può procedere ad azioni esecutive individuali. Ed infatti – precisa la Corte - “in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore intimato per credito tributario dall'esattore ai sensi dell'art. 72-bis dpr 29 settembre 1973, n. 602, e succ. mod., il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disabilità anziani: fino al 31 dicembre 2027 restano le procedure previgenti

24/04/2026

Infortuni in itinere, Consulenti del Lavoro: rischio stradale nel DVR

24/04/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: seconda rata in scadenza

24/04/2026

Irap 2026, specifiche tecniche per invio dati a Regioni e Province autonome

24/04/2026

CU 2026 per lavoratori autonomi e provvigioni: invio entro il 30 aprile

24/04/2026

Omesso versamento IVA, non punibilità solo con rateazione

24/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy