Niente benefici senza dichiarazione dei redditi

Pubblicato il 13 aprile 2011 I giudici della Cassazione, con sentenza n. 8149 dell'11 aprile 2011, hanno ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva annullato un accertamento Irpeg notificato ad una cooperativa con cui si faceva presente che la stessa non aveva diritto al beneficio fiscale relativo all'imposta a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento.

Secondo la Corte, “ai fini del disconoscimento del beneficio è necessario e sufficiente che l'amministrazione finanziaria accerti, in relazione allo specifico periodo d'imposta, l'insussistenza dei presupposti che consentono di ritenere l'esistenza in concreto del principio di mutualità”; e nella specie, a tale insussistenza è stata equiparata l'impossibilità, determinata dalla cooperativa, di effettuare il predetto accertamento a causa “sia della mancanza o della irregolare tenuta delle scritture contabili (quali il registro dei cespiti ammortizzabili, il registro Iva delle vendite e il registro delle retribuzioni), sia del pacifico occultamento dei redditi conseguiti nell'anno d' imposta in esame”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy