Niente concorso di colpa se il pedone attraversa la strada sulle strisce

Pubblicato il 10 marzo 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5540 del 9 marzo 2011, ha precisato che il concorso di colpa del pedone nel verificarsi di un sinistro stradale non può essere desunto dalla mera circostanza che lo stesso abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare; ed infatti – precisa la Corte - “il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare potendo egli fare un ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti".

Confermato detto principio, la Corte di legittimità ha comunque riconosciuto il concorso di colpa del 20 % in capo ad una donna che, dopo aver attraversato sulle strisce pedonali, aveva, in violazione del codice della strada, intrapreso la marcia a piedi sul margine destro della carreggiata. La stessa era quindi stata investita da un'auto riportando gravi lesioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy