Niente concorso nell’esercizio abusivo della professione per il titolare dello studio che tollera l’attività altrui

Pubblicato il 24 maggio 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 19544 del 23 maggio 2012 – risponde del delitto di esercizio abusivo di una professione, a titolo di concorso, chi agevoli o favorisca lo svolgimento da parte di una persona non autorizzata di un'attività professionale per la quale sia richiesta una abilitazione speciale; in ogni caso, non si può ritenere che possa essere punita, per una forma di responsabilità concorsuale, anche la condotta di mera connivenza o tolleranza.

Sulla scorta di detto assunto i giudici di legittimità hanno ribaltato la decisione con cui un dentista, titolare dello studio, era stato condannato per aver lasciato che un proprio apprendista svolgesse delle attività riservate ai professionisti abilitati.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy