Niente condanna per il direttore del giornale telematico

Pubblicato il 02 ottobre 2010
Con sentenza n. 35511 depositata lo scorso 1° ottobre 2010, la Cassazione ha annullato, senza rinvio, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” una decisione con cui la Corte di appello di Milano aveva dichiarato di non doversi procedere “per intervenuta prescrizione” nei confronti di un direttore di un periodico telematico, imputato del reato di cui all'articolo 57 del Codice penale. 

L'accusa di non aver impedito, quale direttore di giornale, che tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione fossero commessi reati era derivata dal fatto che nel web era stata pubblicata una lettera diffamatoria nei confronti, tra gli altri, dell'ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli. 

L'imputato aveva impugnato la sentenza in esame negando che la condotta addebitatagli fosse riconducibile ad una fattispecie astratta di reato, nella specie quella disciplinata dall'articolo citato. 

I giudici della Quinta sezione penale, nel ricordare come la giurisprudenza abbia concordemente negato l'assimilabilità del mezzo telematico al concetto di stampato stante l'assoluta “eterogeneità” della telematica rispetto alla stampa, ha affermato che, allo stato, “il sistema non prevede la punibilità ai sensi dell'articolo 57 c.p. del direttore di un giornale online”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy