La Pubblica amministrazione risponde di responsabilità precontrattuale se omette di stipulare un contratto con un soggetto già individuato come affidatario, ponendo in essere comportamenti indicativi della volontà di non procedere alla conclusione del contratto medesimo.
Questo quando l’Ente, con la propria condotta, anche successiva all'espletamento della procedura selettiva, abbia ingenerato nell’interlocutore un legittimo affidamento relativo alla futura conclusione del contratto.
In detta situazione sussiste, in capo alla P.A., una responsabilità per aver generato la lesione dell'altrui libertà negoziale, realizzata attraverso un comportamento doloso o colposo, ovvero mediante l'inosservanza del precetto della buona fede.
E’ quanto si afferma nel testo della sentenza del Tar del Molise, n. 117 del 29 marzo 2019.
Nella decisione, è stato anche precisato che nelle ipotesi, come quella in oggetto, di responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione, i danni devono essere riferiti all’interesse negativo, ravvisabile, per le procedure ad evidenza pubblica:
La perdita di occasioni di guadagno alternativo, poi, va riconosciuta solo se provata, altrimenti – come nella vicenda esaminata - è da escludere.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".