Niente elusione senza un'adeguata motivazione sul vantaggio indebito

Pubblicato il 04 luglio 2013 E' stata annullata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 16684 depositata il 3 luglio 2013 – la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell'avviamento operata dall'amministrazione finanziaria nei confronti di una società che aveva effettuato successive cessioni di beni dell'azienda ad altra impresa. Nel dettaglio, il Fisco aveva disposto la ripresa a tassazione ritenendo che nelle diverse cessioni fosse, in realtà, ravvisabile una cessione d'azienda “frazionata”.

I giudici di legittimità, pur riconoscendo, nel nostro ordinamento, l'esistenza di un principio generale antielusivo, hanno aderito alle argomentazioni della contribuente secondo cui la decisione impugnata era priva di un'argomentazione logico-giuridica che potesse fondare l'assunto di elusività dell'operazione. Inoltre, non erano nemmeno state esplicitate le ragioni per spiegare che dalla operata riqualificazione sarebbe disceso un vantaggio fiscale in favore della contribuente.

Per contro – precisa la Corte – l'abuso del diritto avrebbe potuto essere confermato solo in presenza di motivazioni convincenti sull'indebito risparmio d'imposta e sul fatto che quest'ultimo avesse costituito l'unico motivo dell'operazione commerciale posta in essere.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy