Niente esenzione Iva per la cessione onerosa dei contratti

Pubblicato il 23 ottobre 2009
Con sentenza pronunciata il 22 ottobre sulla causa C-242/08, la Corte di giustizia dell'Ue ha spiegato che l’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva 77/388 (cosiddetta direttiva servizi), ai sensi del quale sono esenti dall'Iva le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, non si applica nel caso di cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita da parte di una società stabilita in uno Stato membro ad una compagnia di assicurazioni, stabilita in uno Stato terzo, che si assuma tutti i diritti ed obblighi risultanti da tali contratti.

Detta questione preliminare era stata sollevata dai giudici tedeschi con riferimento ad una lite relativa al regime Iva applicabile alla cessione, da parte di una società tedesca, di un portafoglio di contratti di riassicurazione sulla vita a una società svizzera.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assunzioni agevolate: dal 1° aprile 2026 le vacancy passano dal SIISL

16/03/2026

Malattia e licenziamento: la Cassazione ribadisce il limite del periodo di comporto

16/03/2026

Esame avvocato: decreto legge di riforma in arrivo

16/03/2026

Contributo Autorità Trasporti 2026: aliquota, esenzione e scadenze

16/03/2026

Custodia temporanea merci in dogana: criteri e tariffe MEF 2026

16/03/2026

Accise sull’energia elettrica: nuove modalità operative

16/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy