Niente evasione fiscale se si usa lo scudo fiscale

Pubblicato il 31 luglio 2013 Si realizza il reato di evasione fiscale nel momento in cui si sottrae a tassazione redditi, esportandoli di nascosto all'estero, e non se si utilizza lo scudo fiscale per farli rientrare in Italia.

L'affermazione giunge dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 35956 del 30 luglio 2013, che nega valenza alla tesi della procura di Cagliari. Questa aveva proposto ricorso contro il Tribunale di Cagliari, ritenendo che avrebbe dovuto contestare il reato di evasione fiscale anche in presenza di utilizzo dello scudo fiscale-ter (D.L. n. 78/2009). Il presidente e l'amministratore di una società avevano fatto rientrare denaro, portato illecitamente all'estero, attraverso lo scudo fiscale, facendolo confluire nella società come aumento di capitale sociale e finanziamento ai soci.

I giudici di Piazza Cavour, però, sostengono che le disposizioni riguardanti lo scudo fiscale sono state introdotte per “favorire il rientro dei capitali sottratti all'imposizione fiscale in Italia attraverso il loro clandestino trasferimento all'estero”. Nel caso trattato, gli imputati, invece di sfruttare la favorevole circostanza che i capitali si trovano già all’estero, hanno scelto di farli rientrare verso la società.

Al limite, sostiene la Corte di cassazione, il fine perseguito dalla società è quello di far rientrare in Italia il denaro nascosto per effettuare il riciclaggio illecito. Ma la commissione di tale reato deve essere provata dalla procura.
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