Niente imposta retroattiva

Pubblicato il 01 maggio 2006

tributaria provinciale di Ascoli Piceno - sentenza n. 9/6/06 - ha affermato che non è esigibile con effetto retroattivo l’Iva sulle prestazioni di medicina legale, nonostante il nuovo indirizzo interpretativo dell’agenzia delle Entrate sia uniforme alle pronunce della Corte di Giustizia Ce (cause n. C-307/01 e C-212/01). L’adeguamento della norma interna a quella comunitaria infatti è onere del Legislatore; in caso contrario il Fisco finirebbe per potersi sostituire al Legislatore in violazione del principio di legalità. A tal proposito è intervenuta anche che ha ribadito che, ove sussistono i presupposti per tutelare l’affidamento del contribuente, il giudice può e deve pronunciare l’annullamento totale dell’atto impositivo anche con riguardo all’imposta e non solo a sanzioni e interessi (sentenza n. 17576/02).

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