Niente imposta senza effettivo trasferimento

Pubblicato il 25 agosto 2014 La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 3130/29/14 depositata il 13 giugno 2014, ha evidenziato che, di fronte ad una sentenza che espressamente subordini il trasferimento di uno o più immobili alla condizione del previo pagamento del prezzo, le imposte di registro ed ipocatastali sono applicabili esclusivamente al momento del verificarsi della citata condizione.

Solo a partire da tale passaggio, infatti – si legge nel testo della sentenza – l'atto produce effetti traslativi.

Sulla base di questo assunto i giudici tributari hanno accolto l'appello formulato da alcuni contribuenti contro la decisione di primo grado con cui era stato confermato un avviso di liquidazione loro notificato sull'assunto dell'omesso pagamento dell'imposta correlata alla registrazione di una sentenza civile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Tassa Ue di 3 euro sui pacchi, da luglio 2026

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Assonime: analisi legge sull’IA. Responsabilità umana e delle imprese

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy