Niente imposte per l'atto traslativo correlato alla separazione

Pubblicato il 30 giugno 2014 E' sempre esente dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale l'atto notarile traslativo di una proprietà immobiliare che sia attuativo degli accordi di una separazione consensuale tra coniugi.

In detta ipotesi, infatti, il negozio trova la sua causa non nella volontà dei coniugi di disporre in un qualsivoglia momento della loro vite delle proprie quote immobiliari, bensì negli accordi pattuiti nella separazione, in contemplazione della loro crisi coniugale.

Esplicito richiamo al provvedimento di separazione

Per fruire dell'esenzione, in ogni caso, è sufficiente che l'atto notarile contenga un esplicito richiamo al provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale.

Non è necessario, per contro, alcun altro adempimento o previsione.

E' quanto ricordato dalla Commissione tributaria regionale di Milano nel testo della sentenza n. 1734/32/2014 del 3 aprile 2014.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Ipotesi di accordo del 17/6/2025

25/06/2025

Rinnovato il Ccnl Metalmeccanica cooperative

25/06/2025

Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: le linee guida del Ministero

25/06/2025

Inail: modifica voce di tariffa 0722

25/06/2025

PEC amministratori 2025: dopo il caos, attesa proroga al 31 dicembre

25/06/2025

Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: guida delle Entrate sulle novità

25/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy