Niente Irap per il professionista che lavora in casa ed ha solo un'auto

Pubblicato il 31 maggio 2011 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11933 del 30 maggio 2011, nell’accogliere il ricorso del Fisco, ha chiarito che è tenuto al pagamento dell’Irap anche lo studio associato che abbia dichiarato inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri i compensi per i collaboratori se “nessun dato concreto viene offerto per dare contezza dell'affermazione”.

Non deve l'Irap, invece, il professionista che ha lo studio in casa e possiede solo un'auto. A sancirlo la sentenza n. 11935, del 30 maggio 2011, emessa dalla Corte di cassazione. Nella motivazione si ribadisce che: “il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, secondo l'id quod plerumque accidit".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy