Niente mobilità per gli autonomi

Pubblicato il 11 dicembre 2007

Con la nota del 28 novembre 2007, centrale prestazioni Inps ha risposto a dei quesiti formulati da una sede regionale, chiarendo che l’indennità di mobilità è da ritenersi incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività autonoma, se non in due casi specifici, disciplinati rispettivamente dall’articolo 7, comma 5, (anticipazione dell'indennità di mobilità)e dall’articolo 9, comma 9, (mobilità lunga per la pensione di vecchiaia) della legge 223/1991. Nella nota viene precisato che la condizione per la percezione della mobilità è il possesso dello status di disoccupazione del richiedente e che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione deve essere considerato ordinatorio e non perentorio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy