Niente patteggiamento se si hanno debiti con l’Erario

Pubblicato il 09 gennaio 2018

Secondo la Corte di cassazione, la previsione di cui al secondo comma dell’articolo 13 – bis del Decreto legislativo n. 74/2000, che, per tutti i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, limita l’accesso al patteggiamento ai soli casi in cui l’imputato possa beneficiare della speciale attenuante prevista dal primo comma di tale disposizione – ed ossia l’integrale estinzione dei debiti tributari, compresi oneri e accessori – o nelle ipotesi di ravvedimento operoso, non vulnera il diritto di difesa.

La facoltà di accesso al rito alternativo non può infatti considerarsi una condizione indispensabile per l’efficace tutela del diritto di difesa, né rappresenta una limitazione della tutela giurisdizionale avverso la pretesa erariale.

Non è ossia configurabile alcuna pregiudiziale tributaria e spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa.

Trattasi, in definitiva, di una disposizione di natura processuale, applicabile ai giudizi pendenti anche se relativi a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto, in funzione premiale, regola e delimita l’accesso all’applicazione del rito di cui all’articolo 444 del Codice di procedura penale, in relazione a tutti i reati contemplati dal Decreto legislativo n. 74/2000, senza alcuna distinzione tra le varie fattispecie.

Così la Terza sezione penale di Cassazione con sentenza n. 169 depositata l’8 gennaio 2018.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno accolto il ricorso avanzato dal Procuratore generale avverso la decisione con cui il GUP aveva applicato il patteggiamento su richiesta di un imputato, che, nella specie, era accusato del reato di occultamento e distruzione di documenti contabili.

Il Procuratore, a ragione, aveva lamentato violazione dell’articolo 13-bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 74/2000, per come introdotto dal D. Lgs. n. 158/2015.

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