Niente prededuzione dei crediti senza l'avvio del concordato

Pubblicato il 12 febbraio 2014 La Camera, nella seduta dell'11 febbraio 2014, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145/2013 contenente interventi urgenti di avvio del Piano Destinazione Italia.

Il testo votato, che ora passa all'esame del Senato, e' comprensivo dell'emendamento gia' approvato in sede di Commissione e che introduce una disposizione interpretativa della Legge fallimentare in materia di preconcordato.

Ai sensi della specifica previsione, l'articolo 111, secondo comma, del R.D. n. 267/1942, deve essere inteso nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, sono prededucibili a condizione che la proposta porti all'effettivo avvio del concordato.

Il beneficio della prededuzione dei crediti sorti nella fase che precede la presentazione della domanda, quindi, viene limitato ai casi in cui la domanda anticipata si converta in una vera e propria procedura di concordato preventivo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agricoltura, contributi Inps: importi e scadenze 2025

03/07/2025

Ammortizzatori sociali e tutele contro il caldo estremo: firmato il Protocollo

03/07/2025

DDL zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

03/07/2025

Gesto violento sul lavoro e danneggiamento: sì al licenziamento

03/07/2025

Cassa Forense: graduatorie ospitalità, centri estivi, studi, famiglie numerose

03/07/2025

Legge di delegazione europea 2024: novità per PMI

03/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy