Niente prededuzione dei crediti senza l'avvio del concordato

Pubblicato il 12 febbraio 2014 La Camera, nella seduta dell'11 febbraio 2014, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145/2013 contenente interventi urgenti di avvio del Piano Destinazione Italia.

Il testo votato, che ora passa all'esame del Senato, e' comprensivo dell'emendamento gia' approvato in sede di Commissione e che introduce una disposizione interpretativa della Legge fallimentare in materia di preconcordato.

Ai sensi della specifica previsione, l'articolo 111, secondo comma, del R.D. n. 267/1942, deve essere inteso nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, sono prededucibili a condizione che la proposta porti all'effettivo avvio del concordato.

Il beneficio della prededuzione dei crediti sorti nella fase che precede la presentazione della domanda, quindi, viene limitato ai casi in cui la domanda anticipata si converta in una vera e propria procedura di concordato preventivo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Tax credit sale cinematografiche, anno 2024: termini per domande

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy