Niente recupero a tassazione se la differenza è giustificabile con il pagamento in contanti

Pubblicato il 30 ottobre 2012 L’amministrazione finanziaria non può procedere al recupero a tassazione di maggiori Iva e Irap in capo al contribuente sulla base dell’esistenza di una differenza fra i versamenti effettuati nel proprio conto corrente bancario e il reddito dichiarato dallo stesso. Ciò, tanto più qualora sussista, nella zona, la notoria prassi degli operatori di accettare solo pagamenti per contanti, e dei clienti di provvedere al pagamento per contanti.

Sulla scorta di detto assunto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18609 del 29 ottobre 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recupero a tassazione disposto dall’Ufficio delle entrate nei confronti di una società contribuente sulla base dell’esistenza di un "gap" di oltre 200mila euro fra i versamenti bancari e il reddito dichiarato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di bilancio 2026: al via il nuovo iper-ammortamento

15/01/2026

Congedi parentali e per malattia del figlio: aggiornamenti 2026

15/01/2026

Legge di Bilancio 2026: aggiornamenti su congedi parentali e malattia del figlio

15/01/2026

Iper-ammortamenti 2026: necessarie comunicazioni ad hoc

15/01/2026

Fondo Nuove Competenze 3: incremento di 125,9 milioni e pubblicazione delle istanze finanziabili

15/01/2026

Fondo EST: novità in arrivo per il 2026

15/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy