Niente responsabilità ex decreto 231 per le società di revisione

Pubblicato il 23 settembre 2011 Con l'abrogazione e la riformulazione, da parte del Decreto legislativo n. 39/2010, dell'articolo 174-bis del Testo unico finanziario sulla “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”, non è stata influenzata in alcun modo la disciplina della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'articolo 25-ter del Decreto legislativo n. 231/2001; così, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo le stesse non possono conseguentemente costituire fondamento di tale tipo di responsabilità.

In particolare, infatti, la fattispecie di cui all'articolo 174 bis del Tuf, “non fa parte del codice civile, appartenenza richiesta dalla generale previsione di cui all'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001". La stessa, inoltre, “non è mai stata annoverata tra i cosiddetti "reati presupposto" idonei ad ascrivere la responsabilità dell'ente”.

Ne discende l'esclusione della responsabilità ex 231 della società di revisione quando i revisori siano stati accusati di false certificazioni o comunicazioni.

E' il principio sancito dalle Sezioni unite penali dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 34476 depositata lo scorso 22 settembre 2011.
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