Niente ricettazione con uso personale

Pubblicato il 31 marzo 2016

La nozione di acquirente finale di merce contraffatta – che consente di escludere la punibilità per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. – va intesa in senso restrittivo, nel senso che può essere considerato tale solo esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto.

Ricettazione per chi contribuisce alla diffusione

Di conseguenza, risponde del delitto di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisca alla ulteriore distribuzione e diffusione di esso in quanto non lo destina a sé ma ad altri, essendo irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 12870 del 30 marzo 2016, accogliendo il ricorso di un soggetto, avverso la sua condanna per ricettazione, per essere stato fermato alla guida della sua vettura, a bordo della quale trasportava un borsone con vari capi di abbigliamento contraffatti. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

TCF: nuove linee guida 2025 per contribuenti assicurativi

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy