Niente ronde per le "situazioni di disagio sociale"

Pubblicato il 25 giugno 2010
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 226 del 24 giugno, si è pronunciata sui giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nei confronti della disposizione introduttiva delle cosiddette “ronde” di cittadini, contenuta nella legge in materia di sicurezza pubblica n. 94/2009.

Nel dettaglio la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 40, della detta legge nella parte in cui prevede che i sindaci possano avvalersi della collaborazione di cittadini privati non armati anche nel caso di “situazioni di disagio sociale”. Per il Supremo collegio, infatti, mentre la situazione di “sicurezza urbana”, intesa in senso restrittivo come circoscritta alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, non sarebbe in contrasto con le previsioni costituzionali, per contro, per quanto attiene al riferimento alternativo alle “situazioni di disagio sociale”, si tratterebbe di un'espressione “generica“ e volta “ad abbracciare una vasta platea di ipotesi di emarginazione” che non risulterebbe conforme al dettato costituzionale. Tale formula, infatti, ricomprenderebbe degli interventi riconducibili alla materia delle “politiche sociali” di competenza legislativa residuale delle Regioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy