Niente salvagente per le anomalie

Pubblicato il 31 agosto 2007

Con la sentenza n. 132/4/07 della Ctp di Ravenna, datata 4 giugno 2007, si stabilisce che l’Amministrazione finanziaria può eccepire l’elusività del percorso anomalo seguito laddove lo stesso, aggirando obblighi e divieti, sia stato funzionale a produrre un indebito risparmio d’imposta anche se venisse riconosciuta la sussistenza di valide ragioni economiche sottese al risultato finale conseguito in esito ad una serie collegata di atti, fatti e negozi. Il caso verteva sul ricorso contro l’avviso di accertamento dell’agenzia delle Entrate in cui si riteneva elusiva l’acquisizione dell’usufrutto triennale sul 50% delle azioni di una società già partecipata per la stessa percentuale, contestualmente seguito dalla stipula del contratto di opzione per l’acquisto della nuda proprietà allo scadere del triennio, sottoscritto tra la ricorrente e la sua controllante.

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