Niente sanzione se l’omessa o tardiva denuncia è giustificata dal datore

Pubblicato il 12 marzo 2013 Oggetto della nota Inail n. 2290 del 5 marzo 2013 è la sanzione per omessa o tardiva denuncia, da parte del datore di lavoro, di infortunio o malattia professionale dei dipendenti nei casi in cui sia decorso il periodo massimo di conservazione dei libri aziendali o sia intervenuta la cessazione dell'azienda. Nello specifico, si chiede se applicabile in caso di denuncia di malattia professionale a distanza di molto tempo dall'esposizione a rischio.

L’Inail, nel ricordare che gli obblighi previsti permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore ma non sono assoluti né illimitati, risponde che la sanzione può essere irrogata per comportamento colpevole. Dunque, solo quando non vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo (causa di forza maggiore) per l'omissione o il ritardo.

Nel caso prospettato, non sussiste sanzionabilità in caso di impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso se il datore di lavoro risponde alla richiesta dell'Istituto giustificando l'impedimento.

Al contrario, la sanzione dovrà essere comminata se si ravvisasse negligenza (presupposto sufficiente per configurare la colpa).
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