Niente sequestro per il telefonino ed il pc del giornalista

Pubblicato il 09 gennaio 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 48587 depositata lo scorso 29 dicembre 2011, ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Trani aveva respinto la richiesta di un giornalista volta alla restituzione dei supporti telefonici ed informatici sequestratigli nell'ambito di un procedimento in cui lo stesso era stato accusato di aver diffuso notizie coperte dal segreto istruttorio. In particolare, i beni oggetto del provvedimento erano stati ritenuti alla stregua di corpo del reato.

La Suprema corte, richiamando anche plurime pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo chiamata a chiarire la portata dell'articolo 10 della Convenzione sulla libertà di espressione, ha sottolineato come quest'ultima costituisca uno dei fondamenti essenziali di una società democratica. E poiché al giornalista è riconosciuta, altresì, la libertà di “ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche”, nella specie, il sequestro del materiale aveva costituito una violazione della libertà di espressione potendo condurre gli inquirenti all'individuazione delle fonti alle quali il professionista aveva garantito l'anonimato. Era stata messa a repentaglio, quindi, la futura attività del redattore nonchè l'immagine del giornale su cui lo stesso scriveva.
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