Niente sequestro sulla base di proiezioni finanziarie

Pubblicato il 23 gennaio 2012 Con sentenza n. 47421 del 2011, la Cassazione ha confermato l'illegittimità del sequestro preventivo disposto dai giudici del Tribunale di Messina nei confronti di un istituto bancario i cui vertici erano stati coinvolti in un procedimento penale per truffa ai danni di due Comuni che avevano stipulato con la banca alcuni contratti derivati.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il valore del mark-to-market, quale proiezione finanziaria basata su un valore teorico in caso di risoluzione anticipata, non poteva essere visto come indice dell'ingiusto profitto per la banca e del corrispondente danno economico per i Comuni. Bisogna considerare infatti – precisano i giudici di legittimità - che la truffa si verifica solo nel momento in cui c'è stata l'effettiva diminuzione patrimoniale per effetto del raggiro.
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