Niente sequestro sulla base di proiezioni finanziarie

Pubblicato il 23 gennaio 2012 Con sentenza n. 47421 del 2011, la Cassazione ha confermato l'illegittimità del sequestro preventivo disposto dai giudici del Tribunale di Messina nei confronti di un istituto bancario i cui vertici erano stati coinvolti in un procedimento penale per truffa ai danni di due Comuni che avevano stipulato con la banca alcuni contratti derivati.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il valore del mark-to-market, quale proiezione finanziaria basata su un valore teorico in caso di risoluzione anticipata, non poteva essere visto come indice dell'ingiusto profitto per la banca e del corrispondente danno economico per i Comuni. Bisogna considerare infatti – precisano i giudici di legittimità - che la truffa si verifica solo nel momento in cui c'è stata l'effettiva diminuzione patrimoniale per effetto del raggiro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in scadenza

10/04/2026

Reddito di libertà: aumento a 530 euro e ripartizione delle risorse

10/04/2026

Comunicazione rilevante Global minimum tax: regole, termini e invio

10/04/2026

Casa familiare intestata a un coniuge: indennizzo all'altro se c’è sproporzione

10/04/2026

Visto di conformità leggero: controllo anche sostanziale

10/04/2026

Procedure di insolvenza UE: norme comuni e pre-pack

10/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy