Niente sospensione feriale dei termini per le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi

Pubblicato il 07 aprile 2011 L'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi non sono sottoposte alla sospensione feriale dei termini tra il 1° agosto e il 15 settembre. E ciò anche nel caso in cui il relativo procedimento sia nella fase dinanzi alla Cassazione.

E' quanto specificato dai giudici di legittimità nel testo della sentenza n. 7854 del 6 aprile 2011.
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