Niente stipendio per le pulizie nella clinica chiusa

Pubblicato il 08 settembre 2008 La sezione Lavoro della Cassazione, nella sentenza 20316/08 depositata il 23 luglio 2008, afferma che il datore di lavoro deve essere sempre a conoscenza, o nella condizione di poter sapere, che i dipendenti stiano svolgendo il proprio lavoro per poter eventualmente accettare o rifiutare la prestazione. In caso contrario i dipendenti non hanno diritto alla retribuzione per il lavoro svolto. Il caso muove dal ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di una casa di cura in liquidazione che non poteva espletare i suoi compiti perché occupata dai dipendenti in stato di agitazione. Le tre donne delle pulizie non hanno diritto al compenso per il lavoro svolto in tale circostanza poiché non hanno provveduto ad offrire la prestazione lavorativa, determinando una mora accipiendi del datore, offerta che avrebbe dato la possibilità al datore di accettare o rifiutare formalmente la prestazione.
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