Niente tenuità del fatto, se il coltivatore di cannabis è "abituale"

Pubblicato il 23 settembre 2015

Con sentenza n. 38364 depositata il 22 settembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso di un imputato, condannato per aver coltivato, senza autorizzazione ed all'interno del cortile di casa sua, complessivamente quindici piante di marijuana.

La Cassazione, nel respingere la censura della difesa, ha operato un ampio excursus dei vari orientamenti giurisprudenziali in materia, per giungere alla conclusione secondo cui, costituisce condotta penalmente rilevante, qualsiasi attività non autorizzata – come per l'appunto nel caso di specie – di coltivazioni di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale.

Ai fini della rilevanza penale del fatto, infatti, non conta la distinzione tra coltivazione tecnico agraria e domestica, posto che l'attività in sè, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenersi potenzialmente diffusiva della sostanza drogante.

Né può trovare applicazione nel caso in esame – ha proseguito la Corte – il neo introdotto art. 131 bis c.p. quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L'elemento ostativo, infatti – a detta della Suprema Corte – sta nell'aver l'imputato commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuno, isolatamente considerato, sia risultato di particolare tenuità. Trattasi ovvero di reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bullismo e cyberbullismo: nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

02/07/2025

Patente a crediti: dal 10 luglio nuove funzionalità nel portale INL

02/07/2025

Contributi per motori elettrici nella nautica: richiesta dei beneficiari

02/07/2025

Donazione di sangue, rimborsi: più tempo per le novità in Uniemens

02/07/2025

Tutela penale degli animali: legge in vigore

02/07/2025

Sicurezza sul lavoro: novità dal nuovo accordo interconfederale

02/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy