Niente videoconferenza se è terminato il 41 bis

Pubblicato il 23 maggio 2018

La videoconferenza rimane la regola per chi si trova sottoposto al regime di cui all'art. 41bis dell'Ordinamento penitenziario. Questo anche dopo l’estensione operata dalla recente riforma del processo penale.

Così la Quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 22039 del 18 maggio 2018.

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha ritenuto che non fosse corretta l’interpretazione a cui aveva aderito la Corte d’appello rispetto all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nella sua precedente formulazione.

Nel dettaglio, era stato ritenuto che la norma, utilizzando il tempo passato, consentisse di disporre la partecipazione a distanza anche quando l'imputato fosse stato sottoposto in passato al regime penitenziario di cui all'art. 41 bis, in quanto oggetto di un giudizio di peculiare pericolosità.

Per contro, ad avviso degli Ermellini, la previsione vigente prima della riforma operata con la Legge n. 103/2017, ancorava ad una situazione soggettiva di tipo penitenziario (la sottoposizione allo speciale regime di cui all'art. 41bis O.P.) la possibilità che la partecipazione al processo a proprio carico avvenisse a mezzo di videoconferenza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Saldo imposta sostitutiva TFR 2026 entro il 16 febbraio

11/02/2026

Riconoscimento titolo avvocato estero: esami CNF 2026

11/02/2026

CIGS aree di crisi industriale complessa: novità 2026

11/02/2026

Decreto Flussi 2026: ripartizione quote per lavoro stagionale nel turismo

11/02/2026

Attività esperienziali in agricoltura e lavoro: focus dei CDL

11/02/2026

Caparra confirmatoria e recesso: imposta di registro in misura fissa

11/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy