No al divieto di abiti religiosi in assenza di motivi di ordine pubblico

Pubblicato il 23 marzo 2010
La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 23 febbraio 2010 pronunciata sul procedimento n. 41135/98, ha condannato la Turchia per le restrizioni disposte con riferimento all'uso di vestiti con connotazione religiosa in luoghi pubblici.

Nel caso esaminato dalla Corte, i membri di una comunità religiosa di ispirazione islamica, riunitisi ad Ankara per una cerimonia religiosa, erano stati arrestati e poi condannati per aver violato le leggi turche relative all'uso del cappello e degli abiti religiosi. Secondo i giudici europei, in assenza di concreta e puntuale dimostrazione dell'esigenza di salvaguardare l'ordine e la pubblica sicurezza, la Turchia aveva posto in essere una manifesta violazione della libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, per come tutelata dall'articolo 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
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