No al rimborso Iva “anomalo”, valida la richiesta con il modello VR

Pubblicato il 17 settembre 2011 La Corte di Cassazione ha sancito che la mancata presentazione del modello VR fa perdere il rimborso dell'Iva, anche nell’ipotesi in cui l’imprenditore, che ha cessato la propria attività, si sia mosso entro i termini stabiliti dalla legge.

Nella sentenza n.18921 del 16 settembre 2011, infatti, si legge che: “in materia di Iva e in relazione alla fattispecie di rimborso derivante da cessazione di attività, soltanto una domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale (…) rientra nello schema tipico di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972”.

Ponendo così fine ad una incertezza derivante dal passato, i Supremi giudici disconoscono la possibilità di richiedere il rimborso “anomalo” previsto in forma “residuale” dal Dlgs n. 546/1992 e considerano valida esclusivamente la richiesta di rimborso presentata con il modello VR. La questione decade completamente dal 2011, anno in cui il modello VR è stato abolito e sostituito con la richiesta di rimborso in sede di invio telematico della dichiarazione annuale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy