No al rito abbreviato se il delitto è efferato

Pubblicato il 30 luglio 2015

Il 29 luglio 2015 è stata approvata alla Camera, con larga maggioranza di voti, la nuova normativa in materia di rito abbreviato, che passa ora all'esame del Senato.

Il testo contempla, in particolare, la modifica dell'art. 438 c.p.p., con espressa esclusione del rito abbreviato per i reati considerati più gravi (e tassativamente elencati nella medesima norma), tra cui ad esempio, la strage, l'omicidio premeditato ed aggravato da sevizie, la violenza sessuale, la tratta di persone, il sequestro di minore a scopo estorsivo con morte dell'ostaggio.

Per le seguenti fattispecie di reato, l'imputato non potrà più chiedere il rito abbreviato, se non a seguito di diversa qualificazione dei fatti con individuazione di altro reato.

Altra fondamentale modifica, riguarda poi l'autorità chiamata a decidere sul rito abbreviato eventualmente concesso, che resta la Corte d'Assise (e non più, come in precedenza, il giudice monocratico), se il reato è di competenza di quest'ultima.

L'ok della Camera ha suscitato diversi commenti, tra cui quello della Presidente della Commissione Giustizia della Camera (Donatella Ferranti), che ha espresso favore per l'esclusione dell'abbreviato in riferimento a reati particolarmente efferati, così facendo in modo che la pena si rapporti effettivamente alla gravità dell'offesa.

D'altra parte – ha commentato ancora quest'ultima – contrasta con il senso di giustizia accordare un automatico sconto di pena, solo per aver scelto un determinato rito processuale, a soggetti che hanno commesso crimini tanto feroci.  

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