No alla condanna penale del padre che non versa l'assegno alla figlia maggiorenne ma non inabile al lavoro

Pubblicato il 10 giugno 2013 La Sesta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 23581 depositata il 30 maggio 2013, ha annullato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano condannato un padre per il delitto di violazione agli obblighi di assistenza familiare, asserendo che lo stesso aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia maggiorenne, ritenuta bisognosa di cure ed affetto in considerazione dei suoi gravi problemi di salute.

I giudici della Suprema corte hanno, in particolare, ricordato come l'obbligo penalmente sanzionato dall'articolo 570 del Codice penale ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile; mentre, infatti, il mancato versamento dell'eventuale assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente integra un illecito civile, si ha illecito penale solo in caso di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli di "età minore" ovvero ai figli maggiorenni che siano "inabili a lavoro". In sede penale, ossia la "inabilità al lavoro" dei figli maggiorenni è condizione imprescindibile per la configurabilità del reato nella specie contestato.

Nel caso in esame, non era stata accertato che la figlia invalida fosse anche inabile al lavoro. Conseguentemente, la condanna penale andava annullata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Metalmeccanica pmi Confapi. Minimi trasferta e reperibilità

24/06/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Verbale di accordo del 19/6/2025

24/06/2025

Lavoratori agricoli: retribuzioni medie giornaliere per il 2025

24/06/2025

Quattordicesima 2025 ai pensionati: erogazione automatica o su domanda

24/06/2025

PEC amministratori 2025: nessuna scadenza, caos normativo e attesa proroga

24/06/2025

Bonus ZES Unica: quando si definisce la dimensione aziendale?

24/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy