No alla nullità del mutuo per superamento del limite di finanziamento

Pubblicato il 07 dicembre 2013 Con sentenza n. 27380 depositata il 6 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una banca contro la decisione con cui i giudici di merito le avevano negato l'ammissione allo stato passivo di un soggetto dalla stessa finanziato che era fallito, asserendo la nullità del contratto di mutuo stipulato per un valore eccedente l'80% del valore del bene dato in garanzia.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, evidenziato come la violazione dell'articolo 38 del Testo unico bancario (Tub) e della collegata Cicr del 1995 vada intesa esclusivamente come una irregolarità commessa dalla banca rispetto alle proprie norme di buona condotta, norme la cui violazione potrà comportare sì l'irrogazione di sanzioni previste dall'ordinamento bancario ma non produrre la nullità del contratto di mutuo.

Il medesimo assunto era stato già ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 26672 del 28 novembre 2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: secondo sì della Camera

19/09/2025

Inail: aggiornati i minimali e i massimali di rendita

19/09/2025

Certificatori Tcf: primi elenchi attivi e nuove regole CNDCEC

19/09/2025

Centralinisti telefonici non vedenti: nuove sanzioni per i datori di lavoro

19/09/2025

Salario minimo a tre vie: al via l’esame al Senato

19/09/2025

Incentivo al posticipo della pensione: esenzione fiscale per dipendenti pubblici

19/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy