No alla revisione della patente se la colpa è del pedone negligente

Pubblicato il 03 novembre 2010
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 33083 del 29 ottobre, ha accolto il ricorso di un automobilista avverso il provvedimento con cui l'Ufficio della Motorizzazione civile di Roma aveva disposto, nei suoi confronti, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica a seguito di un incidente stradale in cui lo stesso aveva investito un pedone. 

Il ricorrente lamentava che, come anche attestato dalla Polizia municipale nella ricostruzione della dinamica del sinistro, il sinistro non derivava da sua colpa ma era stato causato dall’imperizia e negligenza dell'investito che aveva indebitamente attraversato la strada. 

Accogliendo le deduzioni dell'automobilista, i giudici amministrativi hanno ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era pervenuto l’ufficio della Motorizzazione di Roma “quanto meno perché non accompagnata da una motivazione tale da giustificare il contrasto con la diversa prospettazione che si evince dal verbale della Polizia municipale”. 

L’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida – si legge nel testo della decisione - “pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve comunque essere comunque supportato da elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l’idoneità tecnica del conducente alla guida”.
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