No alla rimessione in termini se c'è il difensore di fiducia

Pubblicato il 01 febbraio 2010
Con sentenza n. 66 del 7 gennaio 2010, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha confermato la decisione con cui la Corte di assise d’appello di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza presentata da un uomo che chiedeva di essere rimesso in termini, ai sensi dell'articolo 175 del Codice procedura penale, per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna divenuta definitiva. Per la difesa del ricorrente, la nomina del difensore fiduciario non comprovava la consapevolezza in capo allo stesso dell’esistenza di sentenze di condanna.

Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui non vi è alcun diritto alla restituzione nel termine per l’imputato se, dopo l’individuazione del fatto oggetto dell’imputazione anche solo provvisoria, abbia nominato un difensore di fiducia e quest’ultimo non abbia comunicato al giudice l’avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito; tali circostanze, infatti, – conclude la Corte - sono di per sé idonee a provare l’effettiva conoscenza da parte del medesimo della pendenza del procedimento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: avvocati, ricalcolo pensione su contributi effettivi

09/09/2025

Corte UE: l'avvocato associato è indipendente, sì al ricorso

09/09/2025

Settore moda: domande di integrazione salariale entro il 12 settembre

09/09/2025

MASE, incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici 2025

09/09/2025

Cessione di immobile strumentale e detrazione IVA: quando è possibile

09/09/2025

Contributi e rimborsi per adozioni internazionali: regole

09/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy