No alla sanzione per ritardo nel deposito delle sentenze per la giudice-madre non tutelata

Pubblicato il 12 settembre 2013 Con la sentenza n. 20815 depositata l'11 settembre 2013, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un magistrato contro la sanzione della censura irrogatale dalla sezione disciplinare del Csm per avere ritardato, eccedendo oltre tre volte i termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto, il deposito di diverse decisioni.

Il magistrato, madre di tre figli, lamentava che la condizione di maternità non fosse stata considerata dall'organo di autogoverno della magistratura in relazione ai ritardi a lei contestati e al carico di lavoro assegnato.

Deduzione, questa, ritenuto fondata dai giudici di legittimità secondo i quali il Csm aveva sostanzialmente omesso di ricostruire la fattispecie tenendo conto della condizione di maternità dell'incolpata, rilevante proprio nel periodo considerato dall'addebito, e di valutare detta condizione nel quadro della normativa di riferimento.

La sezione disciplinare aveva omesso – sottolineano, altresì, le Sezioni unite – di tenere conto dell'apparato primario e secondario posto a tutela della lavoratrice madre, e quindi di verificare se la organizzazione del lavoro attuata in concreto presso l'ufficio giudiziario di competenza, fosse rispettosa della normativa applicabile.
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