No alla sanzione sul rimborso

Pubblicato il 20 novembre 2006

tributaria della Regione Puglia – sentenza 37/4/06 – statuisce che nei rimborsi Iva, ove l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria non ne ravveda i presupposti, non è sanzionabile il contribuente con le misure  previste per i ritardati od omessi versamenti. Se l’Ufficio riconosce il diritto al credito, ma non quello al rimborso, deve notificare il provvedimento di diniego. Qualora, diversamente, il rimborso sia stato già effettuato e l’Ufficio non lo ritenga dovuto, lo stesso deve procedere entro sessanta giorni al recupero dell’imposta indebitamente rimborsata al contribuente, mediante notifica di un avviso di rettifica (articolo 62, Dpr 633/72).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy