No alla sanzione sul rimborso

Pubblicato il 20 novembre 2006

tributaria della Regione Puglia – sentenza 37/4/06 – statuisce che nei rimborsi Iva, ove l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria non ne ravveda i presupposti, non è sanzionabile il contribuente con le misure  previste per i ritardati od omessi versamenti. Se l’Ufficio riconosce il diritto al credito, ma non quello al rimborso, deve notificare il provvedimento di diniego. Qualora, diversamente, il rimborso sia stato già effettuato e l’Ufficio non lo ritenga dovuto, lo stesso deve procedere entro sessanta giorni al recupero dell’imposta indebitamente rimborsata al contribuente, mediante notifica di un avviso di rettifica (articolo 62, Dpr 633/72).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Radiotelevisione Aeranti-Corallo - Accordo di rinnovo del 20/1/2026

04/02/2026

Radiotelevisione Aeranti-Corallo. Rinnovo Ccnl

04/02/2026

CCNL Servizi assistenziali Confcommercio - Comunicazione inserimento

04/02/2026

Lavoratori domestici: aggiornati i contributi

04/02/2026

Pescatori autonomi: contributi e retribuzioni nel 2026

04/02/2026

Bonus ZES unica anche per Marche e Umbria: come ottenere l'agevolazione

04/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy