No alla Scia per esercizi trasferiti in zone a programmazione

Pubblicato il 20 agosto 2010 Limiti all'utilizzo della Scia per il trasferimento di sede in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande da un luogo non soggetto a programmazione ad uno che la prevede od in zone tutelate. In questo caso è necessaria l'autorizzazione per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Lo ha specificato la circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo economico. Infatti il documento nota come l'articolo 19 della Legge n. 241/90, modificato dalla manovra estiva (Legge 122/2010), ora dispone la sostituzione della Dia con la Scia, segnalazione certificata di inizio attività, per ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso e simili se non sono previsti specifici strumenti di programmazione settoriale per il loro rilascio.

Per quanto riguarda le attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizie e facchinaggio si precisa che la Scia dovrà essere presentata contestualmente alla comunicazione unica e darà avvio all'iscrizione nel registro delle imprese.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

TCF: nuove linee guida 2025 per contribuenti assicurativi

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy