No alla sospensione condizionale subordinata al rilascio dei documenti

Pubblicato il 30 gennaio 2014 Con la sentenza n. 3958 del 29 gennaio 2014, la Seconda sezione penale di cassazione ha parzialmente annullato una sentenza di condanna per appropriazione indebita disposta nei confronti di un amministratore di condominio; in particolare, la decisione dei giudici di merito è stata annullata limitatamente alla parte in cui la concessione della sospensione condizionale della pena in favore dell'amministratore era stata subordinata al risarcimento dei danni e alla restituzione della documentazione contabile afferente il condominio quando quest'ultimo non si era nemmeno costituito parte civile.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non rientrava nelle facoltà del giudice di merito quella di condannare, d'ufficio, l'amministratore alla restituzione del denaro e dei documenti contabili né quella di subordinare la sospensione della pena al relativo adempimento; in considerazione della circostanza che il condominio “si è completamente disinteressato del processo”, “non poteva il giudice provvedere d'ufficio”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy