No Irap per il professionista che usa lo studio di terzi

Pubblicato il 05 aprile 2012 Non sussiste il presupposto impositivo che determina la debenza dell'Irap se il professionista, nel caso di specie un avvocato, svolge la professione presso uno studio appartenente a terze persone.

Si è espressa a favore del contribuente la sentenza n. 5396, del 4 aprile 2012, della Corte di cassazione, respingendo il ricorso inoltrato dall'Agenzia delle entrate.

La sentenza merita interesse in quanto, in questo caso, i giudici della cassazione non hanno considerato l'esercizio dell'attività professionale presso studi di terzi come indicativo di presenza di autonoma organizzazione. Al legale non resta che attendere il rimborso Irap.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy