Smart working e nomadi digitali: tutte facce di una diversa medaglia, figure e dizioni che racchiudono l’elemento comune di un diverso approccio alla prestazione lavorativa sempre meno vincolata alla presenza fisica in azienda, diventato ormai una realtà per le aziende italiane pubbliche e private dopo il grande e forzato incremento dovuto alla pandemia da covid-19.
Ma di che cosa si tratta, come funziona, cosa è cambiato dal 1° aprile 2024 per lo smart working?
Quali le novità per i lavoratori extracomunitari nomadi digitali, e quale il rapporto con la normativa prevista per la carta blu?
Quella prevista dal decreto Anticipi è stata l’ultima proroga al regime semplificato del lavoro agile introdotto per l’emergenza pandemica, decaduto in via definitiva il 31 marzo 2024
Dal 1° aprile 2024 è tornata quindi ad operare per tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, la normativa generale di cui alla legge n. 81/2017 che disciplina in maniera più stringente diritti e doveri la materia dello smart working.
In primo luogo, il lavoro agile smette di essere un vero e proprio diritto del lavoratore, tornando ad essere una modalità di esecuzione della prestazione di cui il dipendente può usufruire compatibilmente con le esigenze aziendali e, dunque, di comune accordo con il datore di lavoro.
Condizione principale e punto nodale per l’accesso allo smart working è dunque proprio la sottoscrizione di un accordo individuale scritto tra le parti, mentre nella disciplina previgente era sufficiente una semplice e mail.
L’accordo, che va conservato a cura dell’azienda per 5 anni, deve riportare:
Per quanto riguarda le modalità del ricorso allo smart working per ciascun lavoratore, resta confermato che le comunicazioni devono essere inviate mediante l’ordinaria procedura con l’applicativo sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, entro i 5 giorni successivi dall'inizio della prestazione, o dall'ultimo giorno comunicato per le comunicazioni di proroga, indicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Il datore di lavoro non in regola è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
I lavoratori stranieri altamente specializzati al centro di interventi volti a facilitarne l’ingresso in Italia; con decreto del 29 febbraio 2024 il Ministero dell’Interno è intervenuto infatti a proposito dei cosiddetti nomadi digitali, vale a dire i lavoratori stranieri altamente qualificati che svolgono la propria attività con strumenti tecnologici che consentono loro di lavorare in smart working in via autonoma o per un'impresa, anche non residente nel territorio nazionale.
Per svolgere l’attività nel nostro Paese, l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 90 giorni sono consentiti al di fuori delle quote fissate annualmente per i lavoratori extracomunitari mentre per periodi inferiori è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno ribattezzato, appunto, “Nomadi digitali”.
L'ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali è consentito ai lavoratori che:
Per l’ingresso come nomade digitale (professionista o lavoratore autonomo) non è richiesto alcun nulla osta provvisorio così come per l’ingresso di un lavoratore da remoto (collaboratore o dipendente di un’impresa).
I lavoratori autonomi nomadi digitali possono richiedere l’attribuzione di un numero di Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.
Lo straniero, ottenuto il visto d'ingresso, deve fare domanda di permesso di soggiorno alla questura della provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato; il permesso, rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata, reca la dicitura «nomade digitale - lavoratore da remoto», è valido per massimo un anno e può essere rinnovato se permangono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
Il permesso non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato col venir meno dei requisiti o delle condizioni indicate nel decreto per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, nonché in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni fiscali e contributive vigenti nell'ordinamento nazionale.
Sotto tale ultimo profilo, la questura comunica infatti il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione alle sedi territoriali Inps, Inail e all’Agenzia delle Entrate.
Sempre con riferimento ai lavoratori extra Ue altamente qualificati, la Carta blu ne consente l’assunzione dall’estero e al di fuori delle quote fissate con il decreto flussi se siano in possesso in maniera alternativa dei seguenti requisiti:
Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene quindi rilasciato un permesso di soggiorno biennale nel caso di contratto a tempo indeterminato, oppure, negli altri casi, pari alla durata del rapporto di lavoro più 3 mesi.
La domanda è presentata dal datore di lavoro al competente Sportello Unico per l’Immigrazione unitamente al documento di verifica relativo alla indisponibilità presso il Centro per l’Impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, alla richiesta nominativa, ai documenti circa la sistemazione abitativa del lavoratore, alla proposta di contratto di soggiorno, all’impegno a comunicare variazioni, all’asseverazione di cui all'articolo 24 bis del D.Lgs. n. 286/1998 e deve indicare:
Le domande sono presentate in via telematica sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/, come sempre attraverso SPID o CIE.
Accedendo all’area di Richiesta Moduli occorre selezionare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC); per consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, nel modello di richiesta è prevista la possibilità di allegare la documentazione probatoria necessaria che potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.
Il titolare di Carta blu, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata di lavoro subordinato per la quale è stato autorizzato; eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti infatti ad autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.
Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.
Il titolare di Carta blu può inoltre esercitare, in concomitanza all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma.
L'accesso al lavoro è invece escluso se le attività dello stesso comportano anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e in tutti i casi di attività riservate ai cittadini nazionali o dell'Unione .
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi dunque presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno, e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente; in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, e dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali.
La richiesta di nulla osta può peraltro essere sostituita da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno un apposito protocollo d'intesa con il quale garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura.
In tal caso è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.
Anche in tal caso, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa sul territorio nazionale
Diritti titolare Carta Blu |
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Requisiti necessari |
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